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venerdì 22 ottobre 2010

Le agevolazioni Iva per disabili e gli obblighi del venditore

L’applicazione dell’IVA al 4% sull’acquisto di veicoli o accessori per veicoli per disabili, si applica sia per i mezzi e le macchine nuove, che per i veicoli di seconda mano.
L'impresa che vende veicoli con applicazione dell’ aliquota agevolata ha i seguenti obblighi:

  • deve emettere fattura contenente l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge  342/2000 o della legge 388/2000; nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
  •  deve comunicare all’Ufficio delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

La comunicazione va inoltrata entro il termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente da individuarsi in base alla residenza dell'acquirente.

Se volete conoscere tutte le tipologie di modiche applicabili ad un auto per disabili relative a cambio, sterzo, freno, sedile e telecamera retrovisore, visitate la sezione veicoli per disabili all’interno del sito http://www.ausili-per-disabili.it/

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