La legge sull’adozione, la legge 184/83, prevede, accanto all’adozione tradizionale, quattro casi di adozione particolare, ovvero nei confronti dei minori che non possano essere dichiarati in stato di adottabilità a causa della mancanza dei presupposti per l’adozione legittimante (principalmente: lo stato di abbandono del minore).
Doveroso è da subito evidenziare che in questi sottoelencati casi, che sono specifici e tassativi, i legami dell’adottato con la famiglia di origine non vengono eliminati:
- L’adozione da parte di persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre.
Del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge. Ovvero l’adozione del figlio del coniuge da parte di chi di fatto svolge le funzioni di genitore. Nel caso di nuove nozze, a seguito di scioglimento di matrimonio per morte o per divorzio, il nuovo coniuge può adottare il figlio dell’altro coniuge.
L’adozione di minore portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori.
L’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo, ovvero quando si constata che non è possibile attraverso l’adozione legittimante, assicurare al minore una famiglia sostitutiva. Le ipotesi da menzionare sono sostanzialmente: la sussistenza di una situazione “anomala” del minore (come può essere l’ età avanzata) che renda, in maniera comprovata, impossibile trovare una coppia avente i requisiti di legge, disposta ad adottare. Ed anche, la sussistenza di una situazione di fatto, come ad esempio la presenza di legami affettivi preesistenti e solidi istaurati dal minore con persona o persone che non si trovano ad avere i presupposti per ricorrere all’adozione legittimante, che non appare opportuno scindere e travolgere.
L’adozione nei casi predetti è consentita alle persone coniugate e non separate senza vincoli temporali sulla durata del rapporto, l’unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi; nei casi sub 1), 3) e 4) può adottare anche la persona singola, non coniugata e per estensione interpretativa anche i conviventi more uxorio. E’ ammessa l’adozione di più minori.
Non sono previsti limiti massimi di età per l’adottante, ma solamente un limite minimo: l’età dell’adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell’adottando. Quest’ultima previsione non opera nei casi sub 2) e 3).
Come si richiede e come si svolge il procedimento:
In primis bisogna evidenziare che la procedura per questi tipi di adozione risulta semplificata rispetto a quella per l’adozione diciamo “normale” poiché, ha il “solo” scopo di verificare che tra l’adottando e gli adottanti si possa stabilire un rapporto genitoriale solido, non occorre accertare lo stato di abbandono del minore e non si mettono a confronto coppie disponibili all’adozione e neanche è previsto un periodo di affidamento preadottivo.
L’adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all’adozione.
Il Giudice competente deve sentire il Pubblico Ministero e acquisire i consensi e gli assensi previsti dalla legge. Difatti, è’ necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando 14 enne. Se l’adottando ha 12 anni deve essere sentito, se minore dei 12 anni, invece, si fa riferimento per la sua audizione alla sua reale capacità di discernimento. E’ necessario il consenso del rappresentante legale, ovvero del genitore o, se questi non vi sia o sia stato dichiarato decaduto dalla potestà, del tutore, se il minore non ha ancora compiuto i quattordici anni; se il minore ha più di dodici anni deve comunque essere sentito; se ha età inferiore, viene sentito se opportuno. Così come viene richiesto l’assenso dei genitori. Se il genitore che non esercita la potestà rifiuta l’assenso (nonostante il consenso del tutore), il Tribunale, qualora ritenga il rifiuto contrario all’interesse del minore, può pronunciare comunque l’adozione. Il rifiuto dell’assenso da parte del genitore legale rappresentante (che si presume abbia anche rifiutato il consenso), non può impedire l’adozione decisa dal giudice. E’ richiesto anche l’assenso del coniuge dell’adottando. L’eventuale dissenso del coniuge convivente esclude la possibilità di adozione.
Ad ogni buon conto, il Giudice dispone l’esecuzione di adeguate e circoscritte indagini tramite gli Assistenti sociali e gli organi di pubblica sicurezza sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia, al fine di acquisire tutti gli elementi utili e necessari per valutare adeguatamente la situazione e prendere qualsiasi provvedimento orientato sempre e comunque verso il superiore interesse dell’adottando.
Finché il procedimento non è concluso con sentenza, sia l’adottante che l’adottando possono revocare il loro consenso.
La sentenza può essere impugnata dall’adottante, dai genitori dell’adottando e dal Pubblico Ministero.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione, una volta definitivo, viene comunicato all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato, che entra nella famiglia dell’adottante, pur non costituendo rapporti di parentela con i familiari (salvo il caso di adozione da parte di entrambi i coniugi). Non sciogliendosi completamente i legami con la famiglia d’origine, l’adottato continua a mantenere i diritti e i doveri verso la famiglia di origine come l’obbligo di rispettare i genitori biologici e l’obbligo alimentare, ma non quello al mantenimento poiché non convivente. L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Se il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge del genitore, la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Per quello che concerne gli adottanti, bisogna sottolineare che nessun diritto di successione gli è attribuito nei confronti dell’adottato e della famiglia di lui (in tal modo si vuole evitare che l’adozione diventi mezzo di indebita appropriazione del patrimonio altrui). Possono essere amministrati dai genitori adottivi i beni dell’adottato, senza però usufrutto legale, impiegandone le rendite per le spese relative al suo mantenimento ed istruzione ed educazione, con l’obbligo preciso di investire le eccedenze in maniera fruttifera.
Di contro, l’adottato è figlio per tutto ciò che concerne la successione (es. quota di legittima, rappresentazione), ma rimane estraneo alla successione dei parenti dell’adottante. Mantiene, inoltre, normali rapporti ereditari con la famiglia d’origine.
L’adozione in casi particolari si può revocare nei soli casi previsti dalla legge:
- Su richiesta dell’adottante: se l’adottato, maggiore di quattordici anni, abbia attentato alla vita dell’adottante, del coniuge, dei discendenti o ascendenti di lui ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. se a seguito di tali fatti l’adottante muore, sono legittimati a chiedere la detta revoca coloro i quali sarebbero eredi in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
- Su richiesta dell’adottato: se i fatti sopra esposti siano stati compiuti dall’adottante nei confronti dell’adottato, e del suo coniuge, dei suoi ascendenti o discendenti.
- Su richiesta del pubblico ministero in caso di violazione dei doveri cui l’adottante è tenuto (mantenimento, educazione, istruzione del minore).
Tutti gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Avv. Simona Sebastiani
Adozione in casi particolari
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