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mercoledì 26 settembre 2012

Incentivi solare termico

Anche i collettori solari termici, impianto termodinamico, per la produzione di energia godono di tariffe incentivanti per la durata di 25 anni. Lo prevede il Conto energia regolato dal D.M. 11 Aprile 2008, remunera, con apposite tariffe incentivanti, l’energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico, per un periodo di 25 anni.

Le tariffe restano costanti per il periodo d’incentivazione. Nel caso di impianti ibridi, cioè alimentati sia da fonte solare che da altre fonti, solo l’energia elettrica derivante da fonte solare è incentivata con le tariffe del Conto energia. I requisiti tecnici degli impianti Possono accedere all’incentivazione prevista dal D.M. 11 Aprile 2008 gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, di nuova costruzione ed entrati in esercizio in data successiva al 18 luglio 2008 (data di emanazione della delibera attuativa AEEG 95/08), che rispettano i seguenti requisiti: sono dotati di un sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante; non utilizzano come fluido termovettore o come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni (se il sito di ubicazione dell’impianto è in area industriale non è richiesto il predetto requisito); la superficie captante dell’impianto solare termodinamico è superiore a 2500 m2.

Gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, devono essere collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate) e ogni singolo impianto deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione. Il decreto prevede, inoltre: un limite massimo di potenza incentivabile, ivi inclusa la parte solare per gli impianti ibridi, pari a 1.500.000 m2 di superficie captante; tariffe differenziate in base alla frazione d’integrazione della produzione non attribuibile alla fonte solare.

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