Le normative sull’ECM
La formazione continua è un dovere deontologico rivolto a tutti gli operatori del comparto sanità, come specificato dal Codice Deontologico della categoria. L’imposizione rivolta ai professionisti della medicina è ribadita anche dalla dalla sentenza del TAR n. 14062/2004 del 18 novembre 2004 e regolamentata ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229. Secondo quanto prescritto, ogni professionista è chiamato a gestire in totale autonomia la propria formazione continua, nel rispetto delle prescrizioni sul tema varate a livello nazionale e scaturite dall’accordo stipulato tra Stato e singole regioni nel 2007.Il sistema è basato sull’assegnazione di crediti formativi, concessi in relazione alla tipologia di corso cui ogni operatore prende parte. La formazione può essere gestita in totale autonomia dal personale o in accordo con la struttura medico-sanitaria presso cui la risorsa presta servizio. I corsi possono riguardare aspetti più propriamente medici o l’acquisizione di competenze tecniche specifiche riguardanti l’utilizzo e la gestione di nuovi macchinari.
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